STRUMENTI PER LE IMPRESE
INVESTIMENTO
"TAX CREDIT
per gli investimenti cinematografici"
Restituisce una percentuale da detrarre* come credito di imposta dello stesso apporto ed ha la possibilità di dare garanzie importanti sul ROI nonché ottime opportunità di comunicazione, grazie alla possibile negoziazione della associazione in partecipazione.
DONAZIONE
Tax Credit
per l'"ART BONUS"
Restituisce il 65% come credito di imposta della elargizione liberale versata dall'impresa in favore di un bene culturale dello Stato (anche enti regionali e enti lirici), consentendo al contempo una grande operazione di brand reputation e di comunicazione.
NORME
IL TAX CREDIT ESTERNO
(INVESTIRE NEL CINEMA)
-
Le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sono state introdotte dal 2008 (art. 1, comma 325, L. 244/2007 e D.M. 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”) offrendo l’opportunità alle imprese che sono al di fuori della filiera produttiva del settore, di investire in opere a prioritario sfruttamento cinematografico (*), che hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana (anche se realizzati in regime di co-produzione estera)
-
La formula contrattuale obbligatoria per investire è quella della Associazione in Partecipazione ex art. 2549 c.c..
-
Nel contratto di associazione in partecipazione, gli utili da destinarsi secondo contratto all’investitore esterno non possono superare il 70% degli utili complessivi dell’opera cinematografica.
-
La Tax Credit (o Credito d’Imposta) prevede la possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA Contributi Previdenziali e Assicurativi) con un credito maturato a seguito di un investimento in progetti cinematografici. Tale Credito è nel 2021 del 40% dell'investimento effettuato.
BENEFICI E OPPORTUNITÀ PER L’INVESTITORE ESTERNO
-
L’investitore ha l’opportunità di fruire di un credito d’imposta di entità rilevante pari al 40% dell’investimento che opera come una sorta di “ammortizzatore”, riducendo in modo considerevole i rischi di subire perdite dall’operazione, in caso di bilancio passivo del film.
-
L’apporto complessivo dell’investimento non può superare il 49% del costo eleggibile di produzione dell’opera cinematografica e il beneficio fiscale è pari al 40% dell’apporto fornito (fino all’importo massimo di euro 1.000.000 di credito per periodo d'imposta).
-
È necessario che almeno l´80% dell'apporto esterno ricevuto sia speso, dal produttore dell'opera cinematografica, sul territorio italiano (come definito dall'art.1, comma 10 del D.M. 7.5.2009 “tax credit produttori”).
-
Una volta maturato il credito d’imposta, esso è immediatamente fruibile, a seguito dell'istanza definitiva e facilmente monetizzabile con la compensazione sul modello F24 di contributi, Iva, imposte ecc.
-
Gli eventuali utili successivi al recupero del 100% dell’apporto sono soggetti a tassazione agevolata del 5% come gli utili da partecipazione.
-
Il credito di imposta è un ricavo non tassabile, in quanto aiuto di stato per attività culturali.
-
L’Investitore non assume nessuna obbligazione economica oltre l’investimento nei confronti di terzi (art. 2551 c.c.) essendo il produttore l’unico responsabile del finanziamento e della realizzazione del film.
-
Pur non partecipando alla produzione, non essendo produttore associato, l’investitore ha comunque diritto a controllare sia la corretta realizzazione del film che verificare il rendiconto economico finale.
-
L’estrema flessibilità del contratto di associazione in partecipazione consente di pattuire clausole, nel rispetto delle normative vigenti, che possano tutelare adeguatamente l’investitore (ad esempio partecipazione limitata alle perdite, possibili way-out, percorsi privilegiati di recupero, concessione di forme di visibilità e comunicazione correlate all’opera cinematografica).
-
L’investimento nella produzione può essere cumulato con le attività di product placement (Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell’audiovisivo e Decreto 30 luglio 2004 - Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un’opera cinematografica «product placement»). Questo strumento consente il “collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un’opera cinematografica”
-
L’impresa cinematografica che produce l'opera è la società titolata a chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”, essenziali per l’ottenimento del beneficio fiscale. Se il Produttore ha i requisiti per il tax credit interno (“Produttori”) può validamente estendere i benefici anche all’Investitore esterno.
-
Il credito d’imposta (anche se già attribuito) viene revocato o decade in caso di: i) mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità; ii) subentro di altra impresa di produzione; iii) mancato rispetto del vincolo di territorializzazione; iv) mancata presentazione dell'istanza finale (che conclude la procedura di richiesta) entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. In tutti i detti casi la responsabilità diretta è del Produttore del Film.
-
Il contratto di Associazione in partecipazione, da negoziarsi tra le Parti, consente all'impresa di ricevere il recupero del 100% dell'apporto (investimento), di usufruire dei vantaggi connessi alle operazioni di comunicazione e visibilità del Film con il proprio marchio o eventi dedicati, oltre ad aver diritto ad una quota degli utili netti del film, oltre il recupero dell’apporto. Tali eventualità, tutte da negoziare caso per caso, unitamente alla riduzione del capitale di rischio al 60% dell’investimento, consentono di effettuare operazioni "Win Win" in cui entrambi le parti potrebbero ottenere un risultato positivo.
-
Ultimo ma non ultimo, va segnalato un notevole valore aggiunto per l’imprenditore: ogni singolo film, in qualità di mezzo di comunicazione e visibilità con una lunga vita di diffusione nei diversi canali di fruizione, può apportare nel contratto anche ulteriori vantaggi all’imprenditore investitore, in termini di benefit legati al marketing, alla promozione e alla visibilità dell’azienda, sino alla costruzione di percorsi di comunicazione finalizzati alla implementazione degli effetti derivanti dalla presenza nel film, con una accurata valorizzazione dei beni immateriali che possano scaturire dalla realizzazione e comunicazione al pubblico del Film. Tali valori immateriali ma reali sono un mezzo di riduzione del rischio capitale, che non figurano nei recuperi ordinari con ulteriore beneficio per l’investitore.
ART BONUS
DONARE IN FAVORE DELLA GRANDE BELLEZZA
-
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
-
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio culturale di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private, anche se soggetti senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Sono fatte salve le seguenti eccezioni:
-
Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici sarà riconosciuto il credito d’imposta. Leggi il testo dell'Articolo 17 "Art-Bonus" e l'Allegato 1 "Elenco dei comuni colpiti dal sisma".
-
La LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019 – estende le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 17 “Art bonus” del D.L. 17.10.2016 n. 189, ai territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.
-
L'erogazione liberale, o elargizione liberale o mecenatismo è un contributo in danaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica.
-
In ciò si distingue dalla sponsorizzazione, che è invece oggetto di un preciso obbligo giuridico che costituisce la controprestazione del finanziamento. Nel mecenatismo, infatti, l'erogazione è sorretta da spirito di liberalità, e non è accompagnata da alcun obbligo posto a carico del beneficiario, salvo la menzione. Permane la figura del mecenatismo e della connessa disciplina fiscale anche nel caso in cui il soggetto finanziatore benefici, comunque, di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento e da forme di riconoscimento e comunicazione aziendale essenzialmente morale, non trasmodante in mera forma di promozione dell'azienda o dei suoi prodotti.
-
Comunicazione: a ulteriore conferma del vantaggio per l’imprenditore di operare nell’ambito del c.d. “neo mecenatismo”, si rammentano le ulteriori forme possibili di comunicazione insite nell'atto stesso del donare ed associabili allo strumento Art Bonus (anticipazione della call to action, board of donors, comunicati stampa, eventi di gala, ecc). Si potrà altresì corredare tale operazione con altre indipendenti azioni di comunicazione utili all’imprenditore. L’impresa donatrice potrebbe vedere addirittura risarcito il restante 35% della Donazione a suo carico con forme di comunicazione e visibilità che generano beni immateriali oggetto di valutazione economica, sebbene non computabili ai fini della normativa Art Bonus. Infine si rammenta la possibilità di partecipare sia al Premio Cultura + Impresa (Partecipa il donatore) che al Concorso Nazionale Art Bonus (partecipa l’ente) con altre grandi chance di incrementare la good reputation aziendale. Quindi un possibile duplice vantaggio, fare del bene per i territori quasi a costo zero!
-
Pertanto, è opportuno precisare che il credito d'imposta del 65% in favore del donatore: non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali; non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.
-
L’art bonus può essere applicato nei seguenti casi a, b, c per effetto del comma 1 dell’art.1 della legge 29 luglio 2014, n. 106. Il caso d è invece esposto dal comma 2 della legge in commento.
-
Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un Bene Culturale pubblico, l’Art Bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione.
-
Se l’erogazione liberale è destinata ad Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza, ad ai Circuiti di distribuzione, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, l’Art Bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno
-
Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.
-
Se l’erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.